REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

MILANO

SEZIONE II

                                                                                                Registro Ordinanze:153/06

Registro Generale: 105/2006

composto dai magistrati:

ANGELA RADESI Presidente

DANIELE DONGIOVANM Ref., relatore

PIETRO DE BERARDINIS Ref.

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 26 Gennaio 2006

Visto il ricorso 106/2006 proposto da: OCCHI GIOVANNI BARUFFI MAURIZIO RIZZO BASILIO rappresentato e difeso da: COLOMBO CLAUDIO con domicilio eletto in MILANO VIA ADIGE, 12 presso MEOLI MARCELLO

 

contro

 

COMUNE DI MILANO

Rappresentato e difeso dagli. Avv.ti M.R. Stirano, A. Mandarano, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla n. 8.

 

MINISTERO DELL’INTERNO

MINISTERO DELLA DIFESA

rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO con domicilio eletto in MILANO VIA FREGUGLIA, 1 presso la sua sede

 

 

e nei confronti di                                                              

FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE                 

rappresentato e difeso da: BARDELLI GUIDO ZANON NICOLO’ MAGRI’

FABRIZIO con domicilio eletto in MILANO VIA CAMPERIO, 9 presso MAGRI’

FABRIZIO

 

e nei confronti di

 

CITY LIFE SRL

rappresentato e difeso da: ROMANO ERCOLE DELLI SANTI RICCARDO

SERRATO ROSEMARIE con domicilio eletto in MILANO VIALE BIANCA MARIA 23 presso ROMANO ERCOLE

 

e con l’intervento ad adiuvandum di

FIANO EMANUELE E FANZAGO ANDREA

rappresentato e difeso da: COLOMBO CLAUDIO con domicilio eletto in MONZA VIALE C. BATTISTI, 77 presso la sua sede;

 

                                                                             per l’annullamento

                                                                                                                        

a) della deliberazione della Giunta Comunale di Milano n. 3061 del 16.12.05, tramite la quale é stato approvato il programma integrato di intervento relativo al Quartiere Storico Fiera di Milano;

b)  per quanto occorra della. deliberazione di Giunta Comunale n. 2039 del 6 settembre 2005, tramite la quale é stato adottato il suddetto programma integrato; nonché - nei termini che vorranno esposti, perché sia sollevata la Giunta Comunale la competenza ad adottare ed approvare i piani attuativi comunali ed i programmi integrati di intervento, per violazione dell’art. 217 della Costituzione;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato. presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di: COMUNE DI MILANO,CITY LYFE SRL, FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE E MINISTERO DELLA DIFESA

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di FIANO EMANUELE E FANZAGO

ANDREA

 

Uditi il relatore Ref. DANIELE DONGIOVANNI e uditi i difensori presenti delle

parti come da verbale;

 

Considerato, ad un sommario esame degli atti di causa, che le censure contenute nel ricorso e le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle controparti sono tali da richiedere un approfondimento in sede di trattazione del merito della controversia;

che, fino a quel momento, dall’esecuzione dal provvedimento impugnato non sembra derivare ai ricorrenti un pregiudizio grave ed irreparabile posto che, allo stato, non si ha notizia dell’avvio dei lavori - di notevole entità – oggetto del programma integrato di intervento (che, peraltro, richiedono ulteriori adempimenti attuativi); che, in ogni caso, quanto indicato nel ricorso per dimostrare la sussistenza del periculum in mora non sembra sufficiente a giustificare l’adozione della misura cautelare invocata;

 

Ritenuto che, conseguentemente, NON sussistono gli estremi previsti dall’art. 21

della legge 06.12.1971 n. 1034;

 

P.Q.M.

RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ad é depositata presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

MILANO, li 26 Gennaio 2006

ANGELA RADESI - Presidente

DANIELE DONGIOVANNI - Estensore